Articolo 1 – Denominazione e sede

E’ costituita in Sesto San Giovanni (MI), cap 20099, in via Giovanna D’arco 17, nell’ambito dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Sesto San Giovanni, un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e seguenti del Codice Civile, denominata “GRUPPO SPORTIVO ALPINI SESTO SAN GIOVANNI“ Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.).

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo dell’associazione di poter modificare l’indirizzo della sede legale purchè sempre all’interno dello stesso comune.

L’associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonchè agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazioni o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Scopo ed oggetto sociale

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Si prefigge di avviare e avvicinare i giovani alla montagna e ai suoi valori principalmente attraverso la pratica degli sport alpini nonché di contribuire alla attuazione dei principi di solidarietà, secondo i fini dell’Associazione Nazionale Alpini. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla FISI, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, amatoriale o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
  3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  4. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
    L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati e dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Monte Ortigara di Sesto San Giovanni della quale è parte integrante.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Sport Invernali, dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Monte Ortigara di Sesto San Giovanni e dei suoi organi.
    Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
  4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
  3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
  2. Dimissione volontaria;
  3. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  4. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  5. Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.
  6. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
  7. L’associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

  1. L’assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.

Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2.   La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. b) almeno dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
  3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  • Per l’esame di modifiche statuarie.
  • Per atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
  • Per scioglimento dell’associazione.
  • Per importanti e motivate ragioni.
  • L’assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta motivata da parte della maggioranza dei soci o del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

  • Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci, che stabilisce anche il numero di componenti tra i tre e sette; essi sono rieleggibili.
  • Nomina nel proprio ambito uno o più Vicepresidenti, il Segretario con funzione di tesoriere ed eventuali Delegati di settore.
  • Esso ha il compito di realizzare in collaborazione con il presidente il programma approvato dall’assemblea.
  • Assegna incarichi di carattere tecnico ed organizzativo anche al di fuori dei propri componenti. Stabilisce la quota associativa che i soci sono tenuti a versare e le eventuali quote straordinarie.
  • Redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Viene convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti.
  • Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • Il Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità può emanare un Regolamento, da sottoporre alla ratifica dell’assemblea, per stabilire modalità e termini per l’applicazione del presente Statuto

Articolo 14 – Dimissioni

  • In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi altra causa del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto, rimanendo in carica sotto la guida del Vicepresidente o in mancanza di esso, del consigliere anziano, per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione entro trenta giorni dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
  • In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi altra causa di un consigliere, subentra nella carica il primo dei non eletti; nel caso non ci fosse tale disponibilità la carica verrà posta in votazione alla prima assemblea utile.
  • I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Articolo 15- Il presidente

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, è proposto dal Consiglio del Gruppo Alpini Monte Ortigara ed è rieleggibile. Ha la legale rappresentanza della associazione in ogni evenienza. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le assemblee dei soci. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, quello di straordinaria amministrazione.

Articolo 16 – Il vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 17 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, viene eletto dall’assemblea in caso di necessità ed ha il compito di dirimere in via definitiva ed inappellabile eventuali controversie sorte tra i soci o tra questi e l’associazione o suoi organi.

Articolo 19 Il rendiconto

  1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 20 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario può coincidere con l’anno solare, quindi iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre di ogni anno; oppure con altro periodo di 12 mesi scelto dall’Assemblea. Tale scelta è assunta dall’assemblea e rimane in vigore fino ad eventuale diversa deliberazione.

Articolo 21 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; da avanzi di gestione.

L’Associazione non può distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 22 – Sezioni

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

Per tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra questi e l’Associazione, gli stessi si impegnano a rimettere la soluzione all’esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri (art.18),il cui lodo sarà inappellabile.

Articolo 24 – Scioglimento

  1. L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato da:
    1. Dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
    2. Dal Consiglio del Gruppo Alpini Monte Ortigara di Sesto San Giovanni del quale è parte integrante
  1. In caso di scioglimento l’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione sarà devoluto al Gruppo Alpini Monte Ortigara di Sesto San Giovanni, Associazione senza scopo di lucro.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano(CONI), dello Statuto Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) e in subordine le norme del Codice Civile.


Trasmesso alla F.I.S.I. CONI 19 giugno 2006-

Registrato presso Agenzia delle Entrate 09 agosto 2006

Registrato presso il CONI con N° 20728